Caccia in Sicilia, Federico Cudia dell’ass. C.P.A Caccia Pesca Ambiente precisa: “Le limitazioni riguardano solo la tortora selvatica, il prelievo venatorio di tre giorni fissi per la Beccaccia dal 1 al 10 Gennaio 2022 e i terreni interessati da incendi”.
Si tratta dell’Ordinanza scaturita dalla richiesta di diverse associazioni ambientaliste le quali avevano impugnato i decreti assessoriali della Regione Sicilia che stabilivano periodi e specie cacciabili. Sulla questione è intervenuto Federico Cudia, legale rappresentante e responsabile della regione Sicilia dell’associazione C.P.A – Caccia Pesca Ambiente: “l’Ordinanza n. 709/2021 emessa dal TAR di Palermo e pubblicata il 03/11/2021 ha sostanzialmente respinto tutte le richieste delle associazioni ambientaliste accogliendo solo quelle relative alla limitazione del prelievo della Tortora Selvatica (specie già ritenuta non tacciabile in Sicilia dal 01/09/2021), alla limitazione prelievo venatorio di soli tre giorni fissi per la specie Beccaccia dal 1 al 10 Gennaio 2022 anziché a scelta del cacciatore ed alla preclusione dell’attività venatoria su terreni direttamente interessati da incendi (Divieto già previsto dalla legge Regionale n. 33/1997 e L. n. 157/1992 per i territori percorsi da incendi). Pertanto, per tutte le altre specie al di fuori dei terreni direttamente interessati da incendi l’attività venatoria potrà proseguire nei termini già disciplinati dal calendario venatorio vigente perfettamente legittimo, valido ed efficace”.
Dopo lo stop alla pre-apertura della caccia del 31 agosto e del 7 settembre, adesso il Tribunale amministrativo regionale sospende per la terza volta il calendario venatorio 2021-22 in Sicilia, emanato dall’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla. Oggi, il Tar di Palermo ha depositato l’ordinanza che accoglie la sospensiva richiesta da Wwf Italia, Lav, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, Lndc Animal Protection ed Enpa che, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, avevano impugnato i decreti assessoriali che stabilivano periodi e specie cacciabili.
Secondo il Tar “la Regione non ha tenuto conto dell’emergenza ambientale determinata dagli incendi estivi, che hanno danneggiato gravemente le popolazioni di animali selvatici”. E’ quanto si legge in una nota delle associazioni. Nel ricorso le sei associazioni avevano stigmatizzato “l’apertura della stagione venatoria in violazione del principio di precauzione ed in manifesta contraddizione con l’emergenza degli incendi, mettendo a rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie”. La Regione da una parte aveva dichiarato lo stato di calamità per agricoltura e zootecnia, dall’altra aveva comunque autorizzato l’apertura della caccia “senza, però, individuare e tabellare tutte le aree incendiate dove vietare la caccia”. “Con questa ulteriore vittoria giudiziaria è stata riaffermata la legalità e la prioritaria esigenza di tutela della biodiversità – si legge nella nota – Scilla sapeva di approvare atti illegittimi e devastanti per la fauna, ma lo ha voluto fare ugualmente per concedere un regalo ai cacciatori più oltranzisti”. Il Tar, sottolineano le associazioni, “ha dichiarato illegittima anche l’inclusione della tortora selvatica tra le specie cacciabili, nonché l’allungamento della stagione di caccia alla beccaccia fino al 10 gennaio, in periodo di migrazione prenuziale”.
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