E’ dello scorso 12 ottobre l’elenco aggiornato delle prime domande più frequenti sui dpcm concernenti il possesso del “Green Pass”, certificazione che si rende necessaria dalla mezzanotte anche nella generalità degli ambiti lavorativi.
Tutte le regole – Una prima domanda riguarda come devono avvenire i controlli sul possesso del “Green Pass” dei lavoratori nel settore pubblico ed in quello privato. Una prima risposta a tale quesito è che siano i datori di lavoro a definire le modalità operative delle verifiche (anche a campione), prevedendo comunque prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati già al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Allo stesso modo, sarà cura dei datori di lavoro individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare, “laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”.
Chi non è vaccinato per causa di forza maggiore – Un apposito quesito concerne quanti non abbiano potuto vaccinarsi per comprovati motivi di salute. Per costoro, è previsto che dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Sempre per tale fattispecie, “nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.
I vaccinati in attesa di certificato – I soggetti che invece hanno diritto al “Green Pass” ma ne attendono concretamente il rilascio o l’aggiornamento potranno avvalersi dei documenti rilasciati, “in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Tra le sanzioni previste, le faq della Presidenza precisano che “il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta”.
Le sanzioni per inosservanza – Più grave la sanzione in cui incorre il lavoratore nel caso in cui acceda al luogo di lavoro senza green pass: in tal caso, infatti, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa che varia da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul “green pass” è a sua volta punito con una sanzione amministrativa che va da 400 ai 1.000 euro.
Si rammenta, infine, che nelle ipotesi di assenza ingiustificata o di accesso senza “green pass”, oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore “qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.
I lavoratori soggetti a “doppio controllo” – Singolare, inoltre, il caso dei lavoratori che arrivino in luoghi di lavoro e provengano a loro volta da società di somministrazione. E’ previsto infatti che i controlli devono essere effettuati da entrambi le sedi di lavoro, “sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione”.
Alcune casistiche particolari. I clienti non sono tenuti a verificare il “green pass” dei tassisti o dei conducenti di autoveicoli NCC. Analogamente, con riferimento a parrucchieri, estetisti e agli altri operatori del settore dei servizi alla persona, è chiarito che il titolare di tali attività “deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione”. Anche per i lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa, è previsto che si sottopongano al controllo per la verifica del relativo “green pass”. Per specifiche esigenze organizzative, inoltre, è precisato che i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del “green pass” con un preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare al meglio la prestazione di servizio.
Continuerà l’uso delle mascherine e il ricorso ai distanziamenti interpersonali nei luoghi di lavoro.