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venerdì, 29 Novembre 2024

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“Stretta Sicilia” per evitare che il contagio da Coronavirus dilaghi in Sicilia: niente più corse

Tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione di farmacie di turno ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. Si potrà uscire una sola volta al giorno per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci. Vietata l'attività motoria all'aperto. Lo prevede una ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci

Arriva una nuova stretta dal presidente della Regione Nello Musumeci per evitare che il contagio da coronavirus dilaghi anche in Sicilia. Dopo il sì all’utilizzo dell’Esercito per i controlli, il governatore ha firmato un ulteriore provvedimento per prevenire e gestire l’emergenza del Covid-19 nell’Isola. Disposizioni che riguardano un po’ tutto: dalla “pulizia” di strade e uffici pubblici, agli esercizi commerciali, le rivendite di tabacchi, il trasporto urbano, le attività sportive, le uscite da casa per gli acquisti.

Misure igienico-sanitarie – Viene sancito l’obbligo, da parte dei Comuni, di provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, alla sanificazione delle strade del centro abitato, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici. Attività che verranno cofinanziate dalla Regione. Aree a verde pubblico e parchi-gioco verranno chiusi.

Commercio – Non sarà ammesso l’ingresso nel territorio comunale dei venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. Tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione di farmacie di turno ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. I sindaci potranno disporre la riduzione dell’orario di apertura al pubblico dei negozi, tranne di quelli che vendono prodotti alimentari e farmacie. Nelle rivendite dei tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Trasporto pubblico – Sui mezzi di trasporto pubblico urbano sarà consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40 per cento dei posti omologati e, comunque, garantendo la distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi dovrà essere opportunatamente delimitato.

Ulteriori misure – Le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Linea telefonica dedicata – Viene istituita, presso la presidenza della Regione, una linea telefonica dedicata a uso esclusivo e personale dei sindaci dell’Isola, per le comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia.


ECCO L’ORDINANZA INTEGRALE: ORDINANZA_MUSUMECI_CORONAVIRUS

Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto l’art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-1, sull’intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn° 3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’inter territorio nazionale”;

Visti i Decreti n°118 del 16.3.2020 e n°122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell’ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerata la necessità di prevedere misure da adottare nell’ambito di tutti i territori comunali al fine di uniformare l’esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale, nonché ulteriori adempimenti in materia di igiene e sanità;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Preso atto della nota dell’ANCI Sicilia del 17.3.2020, relativa alla proposta di misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19.

ORDINA

Articolo 1 (Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Articolo 2 (Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)

1. E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.

2. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

Articolo 3 (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)

1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.

2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.

4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

Articolo 4 (Linea telefonica dedicata)

1. Per comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Presidente MUSUMECI

ORDINANZA_MUSUMECI_CORONAVIRUS

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