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domenica, 28 Luglio 2024

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Associazione Strutture Turistiche: “Richiesta di un software per riscossione Tassa di Soggiorno”

Con riferimento all’Imposta di soggiorno,

– la Corte dei Conti, a sezioni riunite, in data 22/09/16, con sentenza n° 22, è intervenuta sull’argomento, enunciando il seguente principio: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”;

– la FederCamping in una nota del 28.11.16, auspica un intervento dell’ANCI per supportare i Comuni nella fornitura di un idoneo software per gli adempimenti richiesti.

Le Strutture Turistiche, hanno rappresentato in varie occasioni, specialmente in sede di prima applicazione, l’onere che si devono sobbarcare per tutti gli adempimenti connessi alla riscossione di tale imposta (tenuta di un bollettario separato da quello delle ricevute/fatture della struttura, riscossione separata, e, possibilmente cash, compilazione della modulistica trimestrale, bonifico comprensivo di oneri ed infine trasmissione ed altre incombenze).

Questa Associazione, nell’interesse dei propri aderenti, CHIEDE che venga messo a disposizione un idoneo software (o piattaforma informatica) a cui le strutture accreditate possano accedere, ed operare in modo sequenziale dopo la registrazione interna, come per la Questura o per l’Osservatorio Turistico Regionale. Cosi facendo tutti possono avere, in tempo reale, la situazione aggiornata, le strutture per la parte che loro interessa e l’Ufficio Tributi per la sua parte.

Sembra che qualche Comune vicino sia già dotato di questo tipo di software e che sia possibile realizzarlo in house, in ogni caso non dovrebbe essere un grande investimento per il Comune.

Sperando che per la prossima stagione turistica si possa disporre di questa piattaforma. Cordiali Saluti.

Ing. Gaspare Giacalone

Ecco la nota della FederCamping

Oggetto: Imposta di soggiorno, obbligo di presentazione del conto giudiziale (Sezioni riunite Corte dei Conti – sentenza n. 22 del 22/9/16)

Con la presente si informa che la sezione regionale Abruzzo della Corte dei Conti, non condividendo l’interpretazione data dalla sezione Veneto sulla qualificazione dei gestori delle strutture ricettive che riscuotono l’imposta di soggiorno, ha chiesto alle sezioni riunite della Corte di pronunciarsi sulla seguente questione di massima: “se gli incaricati degli adempimenti tributari (nella specie: i gestori delle strutture ricettive) conseguenti all’introduzione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, siano qualificabili come agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, relativamente alla gestione dell’imposta stessa”.

Le sezioni riunite della Corte dei Conti, nell’affrontare la questione, hanno in primo luogo ribadito che i soggetti passivi del rapporto tributario sono esclusivamente “coloro che alloggiano nelle strutture ricettive”. Di conseguenza il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali.

Anche la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha costantemente ribadito che i compiti affidati al gestore dai regolamenti comunali (quali, generalmente, l’obbligo di rendere una dichiarazione periodica al Comune del numero dei pernottamenti avvenuti, di rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta, di versare periodicamente al Comune le somme effettivamente riscosse e non quelle effettivamente dovute dai soggetti passivi, segnalando altresì i soggiornanti inadempienti) sono degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta del tutto distinti dall’obbligazione tributaria, per la quale sussiste la riserva di legge, sicché il gestore non assume per detti obblighi il ruolo di sostituto o responsabile di imposta.

Per la Corte dei Conti è acclarato che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il Comune si rapporta con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno.

Secondo la Corte, i regolamenti comunali instaurano espressamente tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili. Pertanto, nella misura in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio. Ad un rapporto di servizio che preveda l’attività di riscossione e riversamento di denaro, e quindi implichi la “disponibilità materiale” di denaro pubblico, non può essere disconosciuto un contenuto prettamente contabile.

Conseguentemente va riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’Ente locale.

Pertanto, nel ribadire il principio, già espresso dalla sezione regionale Veneto della Corte dei Conti, che il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, le sezioni riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.

In relazione agli obblighi di rendicontazione che derivano dall’attribuzione della qualifica di agenti contabili, si è in attesa che l’ANCI supporti i Comuni affinché mettano a disposizione delle aziende il software necessario per effettuare in modo semplice l’adempimento richiesto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Vingiani

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