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domenica, 1 Settembre 2024

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Linda Licari: mozione contro le pubblicità lesive della dignità della donna

Marsala“Proposta di Adesione alla campagna Nazionale UDI (Unione Donne in Italia)” nel dichiarare il Comune di Marsala “Città Libera” dalle pubblicità lesive della dignità della Donna.

Premesso:

• che la Costituzione Italiana, all’art.3, stabilisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

• che la medesima Carta Costituzionale, mentre, all’art. 21, sancisce il diritto a manifestare liberamente il pensiero e tutela la libertà di stampa, dispone, in linea di principio, che si possano individuare ed adottare strumenti atti a limitare tale libertà, quando questa contrasti con altri valori costituzionalmente garantiti, tra i quali è senz’altro la dignità della persona;

• che il principio della parità di genere è sancito nell’art. 23 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;

• che la parità tra donne e uomini costituisce un valore fondamentale dell’Unione Europea, è sancito nei Trattati (art. 2 e art. 3, paragrafo 3 del TUE e art. 8 del TFUE) ed è uno degli obiettivi e dei compiti dell’Unione Europea;

Preso atto:

• che, in data 18/12/1979, le Nazioni Unite hanno adottato, e il 3/09/1981 è entrata in vigore, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW);

• che, in data 17/12/1999, le Nazioni Unite, con propria risoluzione N. 54/134, hanno scelto la data del 25 novembre per la celebrazione annuale della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne;

• che, in data 24/03/2006 il Consiglio Europeo ha adottato il primo Patto europeo per la parità di genere (2006-2010), aggiornandolo il 07/03/2011 con il Patto 2011-2020;

• che, in data 03/09/2008, il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione N. 2008/2038 (INI) ad oggetto Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini”, con la quale, considerato che la pubblicità e il marketing riflettono la cultura e altresì contribuiscono a crearla, rilevato come i messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti, basati sul genere e sugli stereotipi di genere, rappresentino ostacoli per una società moderna e paritaria e ritenuto necessario combattere gli stereotipi di genere a tutti i livelli della società, per sviluppare l’uguaglianza e la cooperazione tra le donne e gli uomini, tanto nella sfera privata che in quella pubblica, invita gli Stati membri:

a) a provvedere affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona e non comportino discriminazioni o incitamento all’odio basato su sesso, razza, religione, disabilità, età, orientamento sessuale;

b) ad elaborare e lanciare iniziative didattiche finalizzate ad educare allo spirito di tolleranza e di astensione da ogni forma di stereotipo, così da promuovere la cultura della parità di genere;

• che, in data 26/01/2011, il Ministero per le Pari Opportunità e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) hanno siglato un Protocollo d’Intesa in relazione alla comunicazione commerciale con contenuti “di genere”, al fine di attivare un controllo efficace sulla comunicazione commerciale, per evitare che venga offesa la dignità delle donne;

 Considerato che, nonostante le dichiarazioni dell’ONU, le misure adottate dalla UE e la maggior incisività della più recente legislazione nazionale italiana, è accertato che la violenza nei confronti delle donne, sia fisica che psicologica, permane e costituisce uno dei più gravi ostacoli alla parità tra donne e uomini;

Ritenuto di poter condividere l’assunto che:

• gli stereotipi di genere utilizzati nella pubblicità, in quanto tendenti a innescare processi di ‘oggettificazione’ della persona, e soprattutto del corpo delle donne, espongono le stesse all’offesa, alla mercificazione e alla violenza, sia psicologica che fisica;

• l’attuale recessione economica crea difficoltà anche sui piani sociale, relazionale e comunicativo e determina condizioni di ulteriore e maggiore vulnerabilità delle donne;

• le misure positive a favore delle donne, così come di altre categorie di soggetti “deboli” (es. disabili, bambini, anziani, malati), richiedono di essere continuamente promosse e stimolate, anche con strumenti culturali ed educativi, nonché con campagne informative, spesso fondamentali per innescare processi virtuosi di progressivo superamento di stereotipi lesivi della dignità ed integrità della persona;

Valutato particolarmente importante che:

• la comunicazione commerciale diffusa attraverso i vari media (TV, Radio, stampa, web, ecc.) faccia riferimento a norme etiche, oltre che giuridiche, e a forme di autodisciplina che proibiscano o limitino il ricorso a stereotipi sociali e pregiudizi culturali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso;

• in considerazione della forza pervasiva della pubblicità veicolata dagli attuali media, si possa conseguire il coinvolgimento delle famiglie, della scuola, di tutte le istituzioni civili, militari e religiose, nonché suscitare senso di responsabilità condivisa;

• i minori e i soggetti in formazione siano tutelati dall’esposizione involontaria a messaggi stereotipizzanti, a parole e immagini sessiste e violente, e siano educati alla tolleranza, alla parità di genere e al rispetto della dignità di tutte le persone;

Vista la legislazione nazionale e comunitaria sul tema dei diritti delle donne e la parità tra donne e uomini, richiamata in premessa, nonché la normativa regionale in materia;

Visto il Protocollo d’Intesa in relazione alla comunicazione commerciale con contenuti “di genere”, siglato, in data 26/01/2011, tra il Ministero per le Pari Opportunità e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), nonché il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale del medesimo IAP (edizione 55ª in vigore dal 23/08/2012);

Visto l’art. 42 del T.U. 18/08/2000, N. 267;

Per i motivi sopra esposti, si propone che l’amministrazione Comunale D E L I B E R I

1) di dichiarare, per i motivi espressi in narrativa, Marsala “Città libera dalla pubblicità offensiva della dignità della donna”;

2) di aderire alla moratoria della pubblicità lesiva della dignità di genere, condividendo i presupposti di fatto e di diritto della risoluzione del Parlamento Europeo N. 2008/2038 (INI) ad oggetto Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini”;

3) di definire i seguenti obiettivi strategici della moratoria della pubblicità lesiva della dignità di genere nella Città di Marsala:

– combattere ogni forma di violenza contro le donne, al fine di garantire il rispetto dei loro diritti e realizzare la parità di genere, anche nella prospettiva di una crescita inclusiva;

– superare gli stereotipi di genere e promuovere la parità tra donne e uomini a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione, nonché nella vita lavorativa, politica ed economica e nella partecipazione ai processi decisionali;

– diffondere i principi della parità di genere e, più in generale, della pari dignità umana e dell’integrità della persona;

4) di approvare le seguenti linee d’indirizzo per il perseguimento degli obiettivi e l’attuazione della predetta moratoria nella Città di Marsala:

– curare che nessun materiale comunicativo dell’Ente contenga stereotipi di genere e/o testi ed immagini lesive della dignità della donna;

– vigilare affinché nessun materiale comunicativo inerente iniziative patrocinate dal Comune di Marsala sia veicolo di stereotipi lesivi della donna;

– invitare i titolari di impianti pubblicitari privati ad aderire alla moratoria ed a rifiutare le pubblicità lesive della donna;

– svolgere un monitoraggio permanente delle rappresentazioni di genere nella pubblicità, al fine di valutare la diffusione di pubblicità sessista o discriminatoria, anche attraverso i reclami e le segnalazioni inviate da singoli cittadini e/o da associazioni rappresentative di interessi collettivi, nonché da ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali;

– promuovere iniziative informative, didattiche e campagne di sensibilizzazione sul fenomeno della discriminazione di genere e della violenza contro le donne;

– monitorare il territorio, anche avvalendosi delle associazioni femminili e degli organismi di parità, per verificare il rispetto della moratoria e il raggiungimento degli obiettivi;

– promuovere, nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità, un’immagine realistica della donna di oggi, che svolge un ruolo attivo nel mondo del lavoro e si assume compiti nella società;

5) di evidenziare che la 55ª edizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dello IAP (in vigore dal 23/08-2012) vincola i pubblicitari al rispetto del principio di lealtà (art. 1) anche di fronte alla necessità di tutelare particolari categorie di consumatori, come i bambini e gli adolescenti (art. 11);

6) di considerare la presente moratoria sulla pubblicità lesiva della dignità della donna quale strumento per suscitare l’attenzione e la responsabilità collettiva verso comunicazioni ed azioni pubblicitarie che utilizzano stereotipi sociali e pregiudizi culturali fondati sulle discriminazioni, non solo di genere, ma anche di appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, convinzioni morali, civili e religiose e quale modello applicabile, per semplice analogia, a tali pubblicità e a quella che viola i principi di cui al precedente punto 5);

7) di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, secondo competenza, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari e di tutte le azioni conseguenti, per dare attuazione al presente atto d’indirizzo;

8) di dare atto che la presente deliberazione non determina spese da finanziare a carico del Bilancio Comunale.

M. Linda Licari
Consigliere Comunale

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